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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 22
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, acquisito il parere della commissione competente."
2.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo le parole
"al momento dell'indizione delle procedure concorsuali"
sono aggiunte le seguenti parole:
", ovvero al diverso momento di definizione tra l'ente competente e le organizzazioni sindacali degli aspetti previsti dall'articolo 13, comma 6 ".
3.
Al comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, la frase:
"Le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata."
è sostituita dalla frase seguente:
"Le società esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista. Successivamente le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.".
4. Il termine del 30 giugno 2005 previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale n. 30 del 1998, così come modificato dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2004 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è spostato al 31 ottobre 2005.
5.
Alla fine dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), di modifica del comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunta la seguente frase:
"Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei mesi dal termine ultimo come sopra differito, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio."

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