LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 26
Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi
1. I contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38), già erogati dalla Regione e non ancora utilizzati da parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi aderenti a consorzi di secondo grado possono essere conferiti al consorzio di secondo grado, nonché quelli non ancora utilizzati da parte del consorzio medesimo, possono essere da questo destinati alla creazione o all'implementazione di un fondo di cogaranzia.