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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 27
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) le parole
"della durata massima di 5 anni e decrescenti a partire dal terzo anno,"
sono soppresse.
2.
Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 è sostituito dal seguente:
"5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni".
3.
3.
Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 è inserito il seguente comma:
"6 bis. Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali."

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