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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 5
Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna"
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), è autorizzata, per l'esercizio 2005, la concessione di un contributo straordinario di Euro 150.000,00 alla Associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna" con sede in Dozza (BO), a valere sul Capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - contributi per le attività di orientamento al consumo.
2. La concessione e liquidazione del suddetto contributo straordinario sono disposte dal dirigente competente subordinatamente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno 2004.

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