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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

INDICE

Art. 1 - Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
Art. 2Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"
Art. 3 - Cartografia regionale
Art. 4Partecipazione alla "Fondazione Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità"
Art. 5Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna"
Art. 6Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006
Art. 7 - Potenziamento strutture produttive zootecniche
Art. 8 - Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale
Art. 9 - Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
Art. 10 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 11 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 12 - Viabilità di interesse regionale
Art. 13Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 14 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005
Art. 15 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 16 - Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza
Art. 17Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art. 18 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 19 - Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
Art. 20 - Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti
Art. 21 - Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali
Art. 22 - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
Art. 23 - Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni
Art. 24 - Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico
Art. 25 - Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979
Art. 26Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi
Art. 27 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
Art. 28 - Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica
Art. 29 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
Art. 30 - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
Art. 31 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Art. 32 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
Art. 33 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
Art. 34 - Copertura finanziaria
Art. 35 - Entrata in vigore

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