LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 106 dell' 1 agosto 2005
CAPO II
FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE
SEZIONE I
FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, nonché la Conferenza regionale del terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.
2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:
a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;
d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati nell'articolo 11;
e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.
3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 4 ed in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, approva, di norma annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo degli indirizzi di programmazione di cui al comma 1.
4. La Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari inerenti le materie di cui alla presente legge. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al comma 1, individua le modalità di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale.
6. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:
a) sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;
b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.
7. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, approva criteri e modalità attuative in ordine alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle qualifiche, nonché per l'elaborazione dei bilanci di competenza.
8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresì alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti le funzioni di cui al presente articolo, nonché la valutazione dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.
9. Nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, la Regione esercita il potere sostitutivo, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
Art. 4
Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro
1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attività di monitoraggio delle Province di cui all'articolo 5, comma 5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono in particolare dirette all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavorativa degli immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del lavoro.
3. La Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Università, Istituto per il lavoro, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.
Art. 5
Funzioni delle Province
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'articolo 2. Le Province approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con la programmazione di cui all'articolo 45, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
2. Nell'ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e concertazione sociale di cui all'articolo 7, le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio, nonché di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta.
3. Le Province programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le funzioni amministrative relative:
a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e dalla presente legge;
b) alle politiche attive del lavoro ed alle misure di sostegno all'occupazione di cui al capo III, sezione I;
c) ai tirocini formativi e di orientamento di cui al capo IV;
d) al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché al collocamento delle altre categorie protette ai sensi della medesima legge;
e) agli altri compiti e funzioni attribuite dalla presente legge.
4. Le Province, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6, lettera b), esercitano altresì le funzioni amministrative di cui all'articolo 53, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. Le Province svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali di cui all'articolo 3, comma 8 ed all'articolo 4.
SEZIONE II
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 6
Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale
1. Per la realizzazione delle finalità dell'articolo 2 la Regione si avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente, all'articolo 50 ed all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste da tali articoli nonché dalla presente legge.
2. Partecipano altresì ai lavori degli organismi di cui al comma 1, oltre all'assessore che li presiede, gli assessori regionali e provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo regionale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) la Regione si avvale, in sessione congiunta, degli organismi di cui al comma 1 integrati con rappresentanti degli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed immigrazione.
Art. 7
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale
1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.
2. Per le funzioni di cui al comma 1 le Province possono avvalersi delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.
3. Le Province si avvalgono delle commissioni previste dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della legge n. 448 del 1998 le Province possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai commi 1 e 3.
5. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1 lettere h) e k) le Province possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori di cui agli articoli 11 e 12. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.