LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 106 dell' 1 agosto 2005
CAPO VI
SERVIZI PER IL LAVORO
SEZIONE I
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
Art. 32
Funzioni
1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitività delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.
2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le Province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale.
3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:
a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche ed opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonché sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze complessive connesse al lavoro;
b) orientamento al lavoro;
c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze;
d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;
e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale rivolte a lavoratori stranieri immigrati finalizzate a sostenerne l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale e l'integrazione sociale;
f) accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo;
g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
h) informazione alle imprese in relazione ai servizi di cui al presente articolo.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, ed in particolare di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale tiene conto delle peculiarità dei diversi settori economico-produttivi e delle specificità dei fenomeni di stagionalità, con particolare riferimento alle attività agricole, agroindustriali e turistiche.
5. Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del decreto legislativo n. 469 del 1997 e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), ed in particolare:
a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000 , anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ;
b) la selezione di personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
c) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999 ;
d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7.
6. Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative:
a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , o di socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge n. 142 del 2001 ;
b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati);
c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000 ;
d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro.
7. Le Province sono competenti per le comunicazioni relative:
a) alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000 , da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro;
b) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608 del 1996 .
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le Province possono altresì avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa.
9. La Regione e le Province promuovono, in accordo con gli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed unificati dei servizi per il lavoro e ne favoriscono la diffusione quale modalità di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni di cui al comma 3.
Art. 33
Modalità di svolgimento delle funzioni da parte delle Province
1. Le Province svolgono le funzioni di cui all'articolo 32 mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego". Le Province svolgono direttamente le funzioni di cui all'articolo 32, comma 3 ovvero tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della presente legge, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono, in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti. I servizi di cui all'articolo 32 sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione.
2. Le Province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale. In tale contesto la Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6 e secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), definisce criteri e modalità per la reciproca messa a disposizione delle banche dati.
Art. 34
Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi
1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la commissione assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione di cui all'articolo 6, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i soggetti accreditati, nonché i Comuni singoli o associati allorché svolgano le funzioni di orientamento di cui all'articolo 23, comma 4, nonché le funzioni di cui all'articolo 32, comma 5. Detti standard si riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità d'erogazione delle prestazioni, nonché ai risultati da conseguire in termini d'efficienza ed efficacia. La Regione sostiene, collaborando con le Province, azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di cui al presente comma.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale al fine di garantire omogeneità di comportamenti e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce indirizzi operativi con particolare riferimento a:
a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e modalità di gestione operativa;
b) i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di disoccupazione;
c) le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;
d) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999 .
Art. 35
Accreditamento
1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualità e per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'articolo 33, comma 1.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente e gli organismi di cui all'articolo 6, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono, in particolare, alle competenze professionali, alle capacità gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica dei soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o requisiti specifici per l'accreditamento, tra cui l'orientamento nonché l'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità o delle persone in condizione di svantaggio personale e sociale.
3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 la Giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di carattere strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai servizi di cura ed ai lavoratori immigrati, per i quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.
5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto del raccordo con il sistema di accreditamento per la formazione professionale di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 36
Monitoraggio
1. La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza.
2. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati a livello regionale mettono a disposizione della Regione e delle Province i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro previste all'articolo 4.
Art. 37
Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche
1. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 , garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico.
2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione , nonché le altre amministrazioni pubbliche qualora consentito dal loro ordinamento, possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonché contestuale comunicazione alla Provincia competente.
3. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
Art. 38
Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)
1. Il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), costituito nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, è costruito in rete e si raccorda con i sistemi informativi delle altre regioni al fine di realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale, il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica del lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con altre regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.
2. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei Comuni.
3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento delle informazioni.
4. A tale fine la Regione promuove e facilita il collegamento al SILER da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 32 e tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro, all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al supporto alla ricollocazione di personale.
5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano il soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.
SEZIONE II
SERVIZI AUTORIZZATI
Art. 39
Autorizzazione
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente, determina, sulla base della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), le modalità ed i criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
Art. 40
Particolari forme di autorizzazione
1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 , le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:
a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;
b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;
c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.
3. La Giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 39, modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003 .