LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
Art. 20
Assunzioni e convenzioni
1. Le Province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 . Le Province possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.
2. Le convenzioni, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono essere riferite alla totalità o a parte della quota d'obbligo.
3. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle percentuali previste dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 68 del 1999 . Tali percentuali sono modificabili esclusivamente a fronte di specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.