LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 6
Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale
1.
Per la realizzazione delle finalità dell'articolo 2 la Regione si avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente, all'articolo 50 ed all'
articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste da tali articoli nonché dalla presente legge.
2.
Partecipano altresì ai lavori degli organismi di cui al comma 1, oltre all'assessore che li presiede, gli assessori regionali e provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo regionale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'
articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) la Regione si avvale, in sessione congiunta, degli organismi di cui al comma 1 integrati con rappresentanti degli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed immigrazione.
