LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 23
Orientamento al lavoro
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.
2.
La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e gli standard di servizio per l'orientamento. La Giunta regionale sostiene, inoltre, la qualificazione degli operatori e delle attività.
3.
Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata dai soggetti del sistema formativo.
4.
I Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla
legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le funzioni di informazione e orientamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 34. Relativamente a tali funzioni i Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei confronti delle Province.