Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 47
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9 e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi elencati all'articolo 8;
b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 3, alla progettazione degli interventi di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle capacità degli interventi adottati di aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità;
c) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui all'articolo 27;
d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'articolo 32, commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro e lo stato di operatività del sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;
e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;
f) le criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti proposte di modifica normativa.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.
3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziate adeguate risorse finanziarie.

Espandi Indice