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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

SEZIONE II
SERVIZI AUTORIZZATI
Art. 39
Autorizzazione
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente, determina, sulla base della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), le modalità ed i criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
Art. 40
Particolari forme di autorizzazione
1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:
a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;
b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;
c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.
3. La Giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 39, modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di cui all' articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno.

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