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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

CAPO VIII
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
Art. 45
Finalità
1. La Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.
2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.
Art. 46
Interventi
1. La Regione e le Province integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e perseguono le finalità di cui all'articolo 45 attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e le Province sostengono, anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1, interventi:
a) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;
b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti certificabili, l'assunzione della responsabilità sociale;
c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);
d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale;
e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c) e d);
f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla presente sezione;
g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale;
h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di impiego in misura aggiuntiva;
i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti su questo fenomeno.
3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell' articolo 18, comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 Sito esterno (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), la Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici. A tal fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13, comma 4, nonché accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle parti sociali, diretti:
a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
b) alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in accordo con le Aziende unità sanitarie locali titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed assicurativi;
4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al presente capo ed al capo VII e che rispettino le condizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 6.

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