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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9 e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi elencati all'articolo 8;
b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 3, alla progettazione degli interventi di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle capacità degli interventi adottati di aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità;
c) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui all'articolo 27;
d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'articolo 32, commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro e lo stato di operatività del sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;
e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;
f) le criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti proposte di modifica normativa.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.
3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziate adeguate risorse finanziarie.
Art. 48
Norme finali
1. La Regione può stipulare con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999 (Individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regione Emilia-Romagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione d'opera intellettuale.
2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 27, comma 2 la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, provvede con deliberazione motivata.
Art. 49
Conformità alle disposizioni comunitarie
1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di quelli, di cui all'articolo 10, destinati alle persone e di quelli rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea del regime di aiuti in essa previsto.
Art. 50
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 45 del 1996.
3. Fino all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 17, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate, in materia, dalla Giunta regionale in attuazione della legge n. 68 del 1999 Sito esterno e della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).
4. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, si applicano integralmente, in relazione ai tirocini, le norme di cui alla legge n. 196 del 1997 Sito esterno.
5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003 Sito esterno, continuano ad applicarsi le norme di cui all' articolo 16 della legge n. 196 del 1997 Sito esterno e di cui all' articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
6. Nelle more dell'approvazione dei criteri, requisiti e modalità per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 35 le Province continuano a garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32.
7. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 34, comma 3 e dei criteri operativi di cui all'articolo 37, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province.
8. Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici di cui all'articolo 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni ivi previste l'integrazione dei componenti degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, è attuata mediante invito ai componenti delle commissioni regionali di cui all' articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998 Sito esterno.
Art. 51
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
Art. 52
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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