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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 16
Crisi occupazionali
1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui all' articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 Sito esterno.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;
b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti;
c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma 5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;
d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma 1.

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