LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 48
Norme finali
1.
La Regione può stipulare con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999 (Individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regione Emilia-Romagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione d'opera intellettuale.
2.
Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 27, comma 2 la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, provvede con deliberazione motivata.