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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 settembre 2005, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL’ASSOCIAZIONE ASIA INSTITUTE QUALE TRASFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 maggio 2021, n. 6

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 31 maggio 2021, n. 6)

Art. 4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione finalizzata alla costituzione del patrimonio dell'associazione, per un importo non superiore ad euro 5.000,00 e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Regione può concedere eventuali contributi per la realizzazione del programma di attività dell'associazione, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.

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