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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 12
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi finalizzati all'acquisto di edifici di carattere storico-artistico o ambientale ai sensi della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) a valere sul Capitolo 30895 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la riduzione di Euro 108.068,61.

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