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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 14
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

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