LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005
Art. 16
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) | Cap. 37332 | "Fondo per l'anticipazione delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" |
Esercizio 2006: | Euro | 500.000,00 |
b) | Cap. 37374 | "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" |
Esercizio 2006: | Euro | 1.000.000,00. |