LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005
Art. 20
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:
a) | Cap. 45184 | "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" |
Esercizio 2006: | Euro | 14.900.000,00. |
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali:
a) | Cap. 45175 | "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12) |
Esercizio 2006: | Euro | 1.212.000,00. |