LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005
Art. 22
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 2.150.000,00.