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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 23
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), per l'esercizio 2006 è determinato in Euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.500.000,00;
b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.800.000,00;
c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale
Euro: 3.700.000,00.

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