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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 34
Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura
1. Ai componenti del Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 novembre 2004, n. 25 (Norme in materia di organismi geneticamente modificati), è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.
2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo 10050 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati - Spese obbligatorie" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali - del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 e nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo, dai bilanci degli esercizi successivi.

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