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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 35
1.
Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1994 n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), è sostituito dal seguente:
"1 Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno ad esclusione di quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c bis) cui possono accedere solo Enti locali territoriali."
Sito esterno
2.
Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b bis) la predisposizione dei programmi provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)"
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 2, lettera b bis), la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell'intervento regionale e l'entità del contributo nell'ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale.".
4.
Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 dopo la lettera c), è inserita la seguente:
"c bis) all'allestimento e potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e alla realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio"
5.
Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 dopo le parole
"Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1"
sono inserite le seguenti:
"lettere a), b) e c)".
6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente:
"2 bis Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera c bis), la Regione concede agli Enti locali contributi in conto capitale o in conto interessi. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell'intervento regionale e l'entità del contributo, nell'ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale.".

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