LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005
Art. 36
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
1.
Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva, Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i bis la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali", intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di rilancio socio-economico dell'area attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato per la promozione dell'area oggetto di intervento.".
2.
Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 la locuzione
"e c)"
è sostituita dalla seguente: "c) e i bis)".
3.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:
"Art. 10 bis
Programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali"
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i bis) sono concessi per programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali" presentati dai Comuni per attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.
2. Le procedure per la formazione dei programmi nonché i contenuti della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti dalla Giunta regionale.
3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le opere realizzate dai soggetti privati in forma associata. La percentuale minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente in relazione agli interventi ammessi al contributo regionale, nell'atto della Giunta di cui al comma 2.
4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale."