LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005
Art. 42
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.