LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005
Art. 7
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:
Cap. 16400 | "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (articolo 4, comma 3, L. 25 maggio 1970, n. 364 ; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" |
Esercizio 2006: | Euro 1.000.000,00 |
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
Cap. 16352 | "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" |
Esercizio 2006: | Euro 1.835.000,00. |