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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 7
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:
Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (articolo 4, comma 3, L. 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2006: Euro 1.835.000,00.

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