LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005
Art. 9
Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
1. Per i beneficiari dei finanziamenti regionali di progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica regionale, previsti all'articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38), ai quali si applica l'articolo 23, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) che, per questioni procedimentali, non abbiano potuto rendicontare le iniziative, approvate e già attivate, nei termini stabiliti dall'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 1993, è stabilito il nuovo termine del 30 settembre 2006.