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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 del 22 dicembre 2005

Art. 38
1.
Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) dopo la parola "promuove" sono inserite le parole:
"e può realizzare, anche direttamente,"
.
2.
Nell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2002 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis La Regione può altresì realizzare progetti di iniziativa diretta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali)."
3.
Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002 sono soppresse le parole
"e sono incaricati dal Direttore generale competente per materia".
4.
Nell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel comma 7 dopo la parola "nonché" sono aggiunte le parole:
"apposite convenzioni";
b)
nel comma 8 la locuzione:
"Detta convenzione disciplina"
è sostituita dalla locuzione:
"Le convenzioni disciplinano"
e alla lettera c) le parole
"della convenzione"
sono sostituite dalle parole
"delle convenzioni"

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