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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 23

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 del 22 dicembre 2005

Art. 4
Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 Sito esterno e del decreto-legge n. 2 del 2003 Sito esterno
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 Sito esterno, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 Sito esterno (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e dal decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 Sito esterno, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 Sito esterno (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 451 del 12 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2007, n. 50 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 24, notificato il 17 febbraio 2006 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006, in riferimento all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che "rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 451 del 12 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2007, n. 50 ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 24, notificato il 17 febbraio 2006 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006, in riferimento agli artt. 3, 117 secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione.

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