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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 23

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 del 22 dicembre 2005

Lista documenti:
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INDICE

Art. 1 - Estinzione del contenzioso
Art. 2 - Interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)
Art. 3 - Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
Art. 4Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 e del decreto-legge n. 2 del 2003
Art. 5 - Autoveicoli adibiti a scuola guida
Art. 6 - Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
Art. 7 - Abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati al 31 dicembre 2004 relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo di Euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 2
Interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 Sito esterno (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158 Sito esterno).
Art. 3
Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
1.
La tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è sostituita dalla seguente:
Tabella 1
N. ORDINE CONCESSIONE TASSA DI RILASCIO EURO TASSA ANNUALE EURO
15 Licenza di appostamento fisso di caccia 55,78 per ogni anno di validità
16 Concessione di costituzione di aziende faunistico-venatoria
- Azienda in territori montani o classificati tali ex lege 991/52 0,75 Per ettaro o frazione. 0,75 Per ettaro o frazione.
- Aziende in altri territori 6,23 Per ettaro o frazione. 6,23 Per ettaro o frazione.
Concessione di costituzione di centro privato di produzione selvaggina 278,37 278,37
17 Abilitazione all'esercizio venatorio:
- con fucile ad un colpo, con falchi e con arco 37,70 37,70
- con fucile a due colpi 52,68 52,68
- con fucile a più di due colpi 66,62 66,62
18 Licenza per la pesca nelle acque interne:
- tipo A 43,64 43,64
- tipo B 22,72 22,72
27 Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi 92,96 92,96
Art. 4
Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 Sito esterno e del decreto-legge n. 2 del 2003 Sito esterno
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 Sito esterno, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 Sito esterno (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e dal decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 Sito esterno, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 Sito esterno (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.
Art. 5(1)
Autoveicoli adibiti a scuola guida
1. Rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C), del decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 Sito esterno (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto.
Art. 6
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
1.
All'articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale."
2.
All'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:(2)
a)
alla lettera a) del comma 2 le parole
"di 2° categoria, tipo A"
sono sostituite da
"per inerti"
b)
alla lettera a) del comma 3 le parole
"di 1° categoria o in discarica di 2° categoria tipo A"
sono sostituite da
"per rifiuti non pericolosi"
c)
alla lettera b) del comma 3 dopo la parola "discarica" sono inserite le seguenti:
"già autorizzata"
d)
dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:
"b bis 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti."
e)
dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
"6 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 3, comma 40 della legge n. 549 del 1995 Sito esterno, gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti."
Art. 7
Abrogazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 44 bis della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 451 del 12 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2007, n. 50 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 24, notificato il 17 febbraio 2006 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006, in riferimento all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che "rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 451 del 12 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2007, n. 50 ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 24, notificato il 17 febbraio 2006 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006, in riferimento agli artt. 3, 117 secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione.

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