Art. 1
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati al 31 dicembre 2004 relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo di Euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 2
1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'
art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall'
art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158 ).
Art. 3
Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
1. La tabella 1 allegata alla
legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è sostituita dalla seguente:
Tabella 1
N. ORDINE |
CONCESSIONE |
TASSA DI RILASCIO EURO |
TASSA ANNUALE EURO |
15 |
Licenza di appostamento fisso di caccia |
55,78 per ogni anno di validità |
|
16 |
Concessione di costituzione di aziende faunistico-venatoria |
|
|
- Azienda in territori montani o classificati tali ex lege 991/52 |
0,75 Per ettaro o frazione. |
0,75 Per ettaro o frazione. |
- Aziende in altri territori |
6,23 Per ettaro o frazione. |
6,23 Per ettaro o frazione. |
Concessione di costituzione di centro privato di produzione selvaggina |
278,37 |
278,37 |
17 |
Abilitazione all'esercizio venatorio: |
|
|
- con fucile ad un colpo, con falchi e con arco |
37,70 |
37,70 |
- con fucile a due colpi |
52,68 |
52,68 |
- con fucile a più di due colpi |
66,62 |
66,62 |
18 |
Licenza per la pesca nelle acque interne: |
|
|
- tipo A |
43,64 |
43,64 |
- tipo B |
22,72 |
22,72 |
27 |
Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi |
92,96 |
92,96 |
Art. 4
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e dal
decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 , convertito dalla
legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.
Autoveicoli adibiti a scuola guida
1. Rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C),
del decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto.
Art. 6
1. All'
articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale."
a) alla lettera a) del comma 2 le parole
"di 2° categoria, tipo A"
sono sostituite da
"per inerti"
b) alla lettera a) del comma 3 le parole
"di 1° categoria o in discarica di 2° categoria tipo A"
sono sostituite da
"per rifiuti non pericolosi"
c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola "discarica" sono inserite le seguenti:
"già autorizzata"
d) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:
"b bis 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti."
e) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
"6 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell'
articolo 3, comma 40 della legge n. 549 del 1995 , gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti."
Art. 7
Abrogazioni