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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 23

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 del 22 dicembre 2005

Art. 7
Abrogazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 44 bis della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è abrogato.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 451 del 12 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2007, n. 50 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 24, notificato il 17 febbraio 2006 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006, in riferimento all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che "rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 451 del 12 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2007, n. 50 ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 24, notificato il 17 febbraio 2006 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006, in riferimento agli artt. 3, 117 secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione.

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