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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO III
COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE
CAPO I
Agenzia regionale di protezione civile
Art. 20 (4)
Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale
1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale può impartire direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'articolo 8.
2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004, ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L'Agenzia regionale provvede in particolare:
a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla presente legge, di competenza degli organi della Regione;
b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, in armonia con gli indirizzi nazionali;
c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'articolo 12, sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformità ai criteri di massima formulati a livello nazionale;
d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il Servizio regionale competente in materia forestale, del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 13;
e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'articolo 9;
f) all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale Regionale ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale; (3)
g) alle attività connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;
h) alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.
3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale opera in concorso con le strutture tecniche regionali competenti nonché dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli Enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione, e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 23, comma 4, di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o privati, nonché di liberi professionisti.
4. La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il raccordo fra l'Agenzia regionale e le Direzioni generali.
Art. 21

(modificati commi 2, 4 e 5 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9, poi sostituita lett. b) comma 1, sostituito comma 7 e modificati commi 8,9 e 10 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2, poi nuovamente modificato comma 4 da art. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, infine modificato comma 5 da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Organi dell'Agenzia regionale
1. Sono organi dell'Agenzia regionale:
a) il Direttore;
b) il Revisore unico.
2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti e dipendenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.
4. ... il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.
5. ....Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.
6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'articolo 24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione;
b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente Commissione consiliare il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale;
c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia regionale.
7. Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.
8. Il Revisore unico esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
9. Il Revisore unico presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10. L'indennità annua lorda spettante al Revisore unico è fissata dalla Giunta regionale.
Art. 22
Personale dell'Agenzia regionale
1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale. Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.
2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle professionalità necessarie, può incrementare la propria dotazione organica - in aggiunta rispetto alla dotazione di personale del Servizio protezione civile alla data del 31 marzo 2004 - adeguandone in modo corrispondente il tetto di spesa.
3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile;
b) contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Agenzia regionale può avvalersi delle competenti strutture regionali.
5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale di incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
Art. 23 (2)
Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Centro Operativo Regionale (COR)
1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna;
e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 19;
f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
g) dal Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.
3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al comma 4, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.
4. E' istituita la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal Direttore dell'Agenzia regionale e dai Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g) e da 3 a 5 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti proposti dal COREM. La Commissione è rinnovata ogni 5 anni.
5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.
6. Presso l'Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa, definiti nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a).
7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.
CAPO II
Disposizioni finanziarie
Art. 24

(modificato comma 8 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale(1)
1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:
a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno lo stato di emergenza nel territorio regionale;
e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 Sito esterno;
f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo finanziario ed è tenuta all'equilibrio di bilancio.
4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'Agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. L'Agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.
8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Revisore unico dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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