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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Espandere area tit3 TITOLO III - COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE
Espandere area tit4 TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Principi, oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. (1)
2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa. (1)
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi. (1)
4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.
5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.
6. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, viene istituita l'"Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna", di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia regionale.
Art. 2 (2)
Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale
1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.
Art. 3
Attività del sistema regionale di protezione civile
1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.
TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 4
Funzioni e compiti della Regione
1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.(1)
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio dell'integrazione secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.
5. La Regione favorisce ed incentiva:
a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5;
b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.
Art. 5
Funzioni e compiti delle Province
1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 Sito esterno e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) e provvedono in particolare:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), così come disposto all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
e) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale;
f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 177, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
h) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17;
j) alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;
k) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
l) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
m) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 13, comma 2, della legge n. 225 del 1992 Sito esterno
Art. 6
Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 Sito esterno e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;
b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.
3. Le Comunità montane assicurano in particolare
a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.
Art. 7

(sostituito comma 3 da art. 23 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Comitato regionale di protezione civile
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992 Sito esterno, il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresì invitato a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.
3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 8
Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale
1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:
a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;
b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.
Art. 9
Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente articolo il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

Interventi indifferibili ed urgenti
1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.
Art. 11
Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività istruttoria del programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'Agenzia regionale.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:
a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:
a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.
Art. 12
Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:
a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 13

(modificato comma 1 da art. 24 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Piano regionale in materia di incendi boschivi
1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, ... sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 Sito esterno (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000 Sito esterno, contiene, tra l'altro:
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000 Sito esterno;
b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge n. 353 del 2000 Sito esterno, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;
f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 Sito esterno.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.
CAPO II
Rete operativa di protezione civile
SEZIONE I
Strumenti e strutture operative
Art. 14
Strutture operative
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).
2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 Sito esterno e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) Corpo forestale dello Stato;
c) Corpo delle Capitanerie di porto;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7;
f) Croce Rossa Italiana;
g) Corpo nazionale soccorso alpino;
h) Consorzi di bonifica;
i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.
Art. 15
Convenzioni e contributi
1. L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.
Art. 16
Formazione e informazione in materia di protezione civile
1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7.
2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:
a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.
SEZIONE II
Volontariato di protezione civile
Art. 17

(modificato comma 7 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile
1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
7. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996, nonché le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneità tecnico-operativa. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il Comitato regionale di cui all'articolo 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:
a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato di cui all'articolo 19.
Art. 18
Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7:
a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno:
a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno.
4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 19
Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Comitato è senza oneri per la Regione.
TITOLO III
COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE
CAPO I
Agenzia regionale di protezione civile
Art. 20 (4)
Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale
1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale può impartire direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'articolo 8.
2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004, ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L'Agenzia regionale provvede in particolare:
a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla presente legge, di competenza degli organi della Regione;
b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, in armonia con gli indirizzi nazionali;
c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'articolo 12, sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformità ai criteri di massima formulati a livello nazionale;
d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il Servizio regionale competente in materia forestale, del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 13;
e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'articolo 9;
f) all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale Regionale ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale; (3)
g) alle attività connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;
h) alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.
3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale opera in concorso con le strutture tecniche regionali competenti nonché dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli Enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione, e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 23, comma 4, di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o privati, nonché di liberi professionisti.
4. La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il raccordo fra l'Agenzia regionale e le Direzioni generali.
Art. 21

(modificati commi 2, 4 e 5 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9, poi sostituita lett. b) comma 1, sostituito comma 7 e modificati commi 8,9 e 10 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2, poi nuovamente modificato comma 4 da art. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, infine modificato comma 5 da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Organi dell'Agenzia regionale
1. Sono organi dell'Agenzia regionale:
a) il Direttore;
b) il Revisore unico.
2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti e dipendenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.
4. ... il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.
5. ....Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.
6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'articolo 24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione;
b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente Commissione consiliare il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale;
c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia regionale.
7. Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.
8. Il Revisore unico esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
9. Il Revisore unico presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10. L'indennità annua lorda spettante al Revisore unico è fissata dalla Giunta regionale.
Art. 22
Personale dell'Agenzia regionale
1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale. Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.
2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle professionalità necessarie, può incrementare la propria dotazione organica - in aggiunta rispetto alla dotazione di personale del Servizio protezione civile alla data del 31 marzo 2004 - adeguandone in modo corrispondente il tetto di spesa.
3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile;
b) contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Agenzia regionale può avvalersi delle competenti strutture regionali.
5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale di incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
Art. 23 (2)
Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Centro Operativo Regionale (COR)
1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna;
e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 19;
f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
g) dal Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.
3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al comma 4, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.
4. E' istituita la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal Direttore dell'Agenzia regionale e dai Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g) e da 3 a 5 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti proposti dal COREM. La Commissione è rinnovata ogni 5 anni.
5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.
6. Presso l'Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa, definiti nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a).
7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.
CAPO II
Disposizioni finanziarie
Art. 24

(modificato comma 8 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale(1)
1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:
a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno lo stato di emergenza nel territorio regionale;
e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 Sito esterno;
f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo finanziario ed è tenuta all'equilibrio di bilancio.
4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'Agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. L'Agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.
8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Revisore unico dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Norme transitorie
1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorché abrogate.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1983 e resta altresì in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.
3. L'operatività dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati all'approvazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera a), del regolamento di organizzazione e contabilità adottato dal Direttore dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane operativa, a tutti gli effetti, l'attuale struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile.
Art. 26
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile);
b) legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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