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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 12
Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:
a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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