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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 13

(modificato comma 1 da art. 24 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Piano regionale in materia di incendi boschivi
1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, ... sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 Sito esterno (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000 Sito esterno, contiene, tra l'altro:
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000 Sito esterno;
b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge n. 353 del 2000 Sito esterno, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;
f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 Sito esterno.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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