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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14
Strutture operative
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).
2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 Sito esterno e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) Corpo forestale dello Stato;
c) Corpo delle Capitanerie di porto;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7;
f) Croce Rossa Italiana;
g) Corpo nazionale soccorso alpino;
h) Consorzi di bonifica;
i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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