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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17

(modificato comma 7 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile
1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
7. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996, nonché le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneità tecnico-operativa. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il Comitato regionale di cui all'articolo 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:
a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato di cui all'articolo 19.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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