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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 24

(modificato comma 8 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale(1)
1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:
a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno lo stato di emergenza nel territorio regionale;
e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 Sito esterno;
f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo finanziario ed è tenuta all'equilibrio di bilancio.
4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'Agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. L'Agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.
8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Revisore unico dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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