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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 35 del 22 febbraio 2005

Art. 4
Ente di gestione
1. L'Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito tra le Province di Ravenna e Bologna, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e le Comunità montane dell'Appennino Faentino e Valle del Santerno. Al Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.
2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Ravenna, d'intesa con la Provincia di Bologna e con gli altri Enti di cui al comma 1. La proposta è formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 6 del 2005.

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