LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(modificato comma 5, sostituito comma 6 da art. 34 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 , abrogati commi 2 e 3 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Norme transitorie e finali
1. L'Ente di gestione del parco vigila sulla tutela degli elementi naturali di cui all'articolo 5. A tal fine, fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, i progetti relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone, vengono trasmessi al Parco da parte degli Enti competenti per l'autorizzazione. Il Parco esprime un nulla-osta motivato entro il termine di sessanta giorni oltre il quale il nulla-osta deve intendersi rilasciato positivamente. Fino a quando l'Ente di gestione non si sarà dotato di idonee strutture tecniche, per l'espressione dei nulla-osta di propria competenza potrà avvalersi del personale tecnico degli Enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli enti delegati.
5. L'Ente di gestione, d'intesa con le Province territorialmente interessate, attua un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente, con la collaborazione degli ambiti territoriali di caccia e sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.