Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/07/2021 | |
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4. | ![]() | 21/12/2007 | |
5. | ![]() | 29/12/2006 | |
6. | ![]() | 10/07/2006 | |
7. | ![]() | 22/12/2005 | |
8. | ![]() | 28/07/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/06/2014
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266
- LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
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Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
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2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.
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