Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 26/02/2016 | |
2. | ![]() | 21/10/2015 | |
3. | ![]() | 23/07/2010 | |
4. | ![]() | 28/12/2004 | |
5. | ![]() | 09/04/2001 | |
6. | ![]() | 10/04/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/06/2014
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266
- LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o provinciali ed un rappresentante degli Enti locali, designati rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 20 della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche.