Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 18/07/2017 | |
2. | ![]() | 30/07/2015 | |
3. | ![]() | 30/04/2015 | |
4. | ![]() | 26/07/2012 | |
5. | ![]() | 08/02/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/06/2014
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266
- LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.