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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.

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