LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005
Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.
2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31 del 2002.