LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005
Art. 15
Principio di sussidiarietà
1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.