LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005
Art. 18
Controlli sui Centri di servizio
1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.
2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente legge.
3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.