Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 15/11/2001 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 22/02/2005
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266
- LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
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BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005
Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o provinciali ed un rappresentante degli Enti locali, designati rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 20 della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche.